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PUBBLICHE AFFISSIONI - Le novità introdotte dalla Finanziaria 2005

 

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le nuove norme sulle pubbliche affissioni, introdotte dalla Finanziaria 2005, Legge 30 Dicembre 2004, n. 311 (pubblicata nella G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004 suppl. ord.che comportano alcune novità anche per le pro loco.

 

Con i commi 480,481,482 e 483 dell'art. 1 (ed unico) è stato modificato il D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 che disciplina, tra l'altro, le pubbliche affissioni e l'imposta sulla pubblicità.

Nell'art. 20 del D.L.gs innanzi richiamato è prevista nel comma b) la riduzione del 50% per una serie di soggetti, tra i quali rientrano a pieno titolo anche per le pro loco in quanto associazioni non profit.

Le modifiche introdotte, in sintesi, sono le seguenti:

 

a) per le pro loco (in quanto e se enti non profit) e gli altri soggetti elencati nell'art. 20 del D.L.gs 507/1993 non trova applicazione l'imposta di pubblicità (modifica introdotta al previgente art.6 del D.L.gs 507). In pratica c'è l'esenzione per tutti i tipi di pubblicità (manifesti, striscioni, cartelli, insegne, pubblicità luminosa o sonora, volantini ecc.) disciplinati dal DLgs 507/1993.

 

b) I comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20, comprendente le pro loco come enti non profit. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per la pro loco, e deve avvenire secondo le modalità previste nel D.L.gs n. 507/1993 e dai regolamenti comunali. L'affissione in tali spazi è gratuita, ovvero esente dal 'diritto sulle pubbliche affissioni, ma il Comune non fornisce personale per l'affissione, per cui in questi spazi la pro loco deve provvedere direttamente ad affiggere i propri manifesti. (comma 1-bis dell'art. 20 introdotto dalla Finanziaria 2005)

 

c) La pro loco può optare per l'affissione dei propri manifesti di utilizzare il restante 90% degli spazi. In questo caso paga, come in precedenza, il 50% della tariffa prevista, ma i manifesti saranno, come ora, attaccati a cura di chi gestisce il servizio delle pubbliche affissioni (comune o appaltante).

 

d) cessa il principio della "responsabilità solidale" della pro loco nel caso di manifesti affissi in modo irregolare. E' stato infatti stabilito, con le modifiche introdotte a vari articoli e commi previgenti, che l'unico responsabile è la persona fisica che affigge i manifesti e non più il committente, e inoltre che per l'applicazione delle sanzioni la persona fisica deve essere "colta in fragrante nell'atto di affiggere i manifesti". La pro loco quindi non pagherà più le sanzioni previste dagli art. 23 e 24 del DLgs più volte richiamato, ma saranno a carico della persona che affigge i manifesti se colta in fragrante.

 

Per avere la piena applicazione delle modifiche introdotte, i Comuni, oltre a individuare gli spazi gratuiti, dovranno modificare gli attuali Regolamenti comunali sulle pubbliche affissioni in modo da recepire le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005. E' anche opportuno che nel regolamento venga ben disciplinato l'utilizzo degli spazi gratuiti e la durata della affissione in tali spazi, in considerazione che sino ad oggi quantità e durata erano limitate dal fatto che si paga sia sul numero che sui giorni.

 

Se la materia in oggetto non sarà ben disciplinata dal regolamento, potranno esserci associazioni (o partiti politici, che usufruiscono delle stesse agevolazioni) che di fatto potrebbero monopolizzare gli spazi gratuiti o per la quantità dei manifesti affissi o per la durata dell'affissione (tanto Il non si paga), a discapito di altre associazioni che potrebbero non trovare spazi gratuiti disponibili per i loro manifesti nel 10% riservato per questo tipo di affissioni gratuite. Inoltre, se non disciplinate, potranno verificarsi "affissioni selvagge", visto che basta non farsi cogliere in fragrante, essendo stato abolito il principio della "responsabilità solidale" sino ad ora applicata anche ai soggetti indicati nell'art. 20.

 

Si riportano di seguito il testo delle modifiche estratto dalla Finanziaria 2005, nonché il testo del D.L.gs. 15-11­1993 nel testo risultante dalla applicazione delle modifiche introdotte.

 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"

      pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192

art. 1 (omissis) 480. AI decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità»;

    b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:                                      .

    «1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi

previsti dall'articolo 20-bis»;

    c) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni devono riservare il10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni'e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;

    d) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

    «4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente

colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;

    e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

    «5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente

colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

    481. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, è aggiunto il

seguente:

«13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».

    482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

    «È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non

sussiste responsabilità solidale»;

    b) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

    «È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non

sussiste responsabilità solidale».

    483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;

     b) all'articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di

manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente».

 

D.Lgs. 15-11-1993 n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

(in neretto le modifiche apportate dalla finanziaria)

 

6. Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi

oggetto della pubblicità.                                                                          .

2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

 

20. Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

. a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

l-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis.

 

Art. 20-bis. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.

 

1.1 comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica, che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

 

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515.

 

23. Sanzioni ed interessi.

 

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

 

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

 

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

 

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigi bili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

 

4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

 

24. Sanzioni amministrative.

 

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

 

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

 

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

 

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

 

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

 

5.bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'Installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, al sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del

presente comma.                                                                                              ­

 

5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.