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PUBBLICHE AFFISSIONI - Le novità introdotte
dalla Finanziaria 2005
Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le nuove
norme sulle pubbliche affissioni, introdotte dalla Finanziaria 2005, Legge 30
Dicembre 2004, n. 311 (pubblicata nella G.U. n. 306 del 31 Dicembre
2004 suppl. ord.che comportano alcune novità anche per le pro loco.
Con i commi 480,481,482 e 483 dell'art. 1 (ed unico) è stato
modificato il D.Lgs. 15-11-1993
n. 507 che disciplina,
tra l'altro, le pubbliche affissioni e l'imposta sulla pubblicità.
Nell'art. 20 del D.L.gs innanzi richiamato è prevista nel
comma b) la riduzione del 50% per una serie di soggetti, tra i quali rientrano
a pieno titolo anche per le pro loco in quanto associazioni non profit.
Le modifiche introdotte, in sintesi, sono le seguenti:
a) per le pro loco (in quanto e se enti non profit) e
gli altri soggetti elencati nell'art. 20 del D.L.gs 507/1993 non trova applicazione l'imposta di
pubblicità (modifica introdotta al previgente art.6 del D.L.gs 507). In
pratica c'è l'esenzione per tutti i tipi di pubblicità (manifesti, striscioni,
cartelli, insegne, pubblicità luminosa o sonora, volantini ecc.) disciplinati
dal DLgs 507/1993.
b) I comuni devono riservare
il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui
all'art. 20, comprendente le pro loco come enti non profit. La richiesta è
effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per la pro
loco, e deve avvenire secondo le modalità previste nel D.L.gs n. 507/1993 e dai
regolamenti comunali. L'affissione in tali spazi è gratuita, ovvero esente dal
'diritto sulle pubbliche affissioni, ma il Comune non fornisce personale per
l'affissione, per cui in questi spazi la pro loco deve provvedere direttamente
ad affiggere i propri manifesti. (comma 1-bis dell'art. 20 introdotto dalla
Finanziaria 2005)
c) La pro loco può optare per
l'affissione dei propri manifesti di utilizzare il restante 90% degli spazi. In
questo caso paga, come in precedenza, il 50% della tariffa prevista, ma i
manifesti saranno, come ora, attaccati a cura di chi gestisce il servizio delle
pubbliche affissioni (comune o appaltante).
d) cessa il principio della "responsabilità
solidale" della pro loco nel caso di manifesti affissi in modo irregolare.
E' stato infatti stabilito, con le modifiche introdotte a vari articoli e commi
previgenti, che l'unico responsabile è la persona fisica che affigge i
manifesti e non più il committente, e inoltre che per l'applicazione delle
sanzioni la persona fisica deve essere "colta in fragrante nell'atto di
affiggere i manifesti". La pro loco quindi non pagherà più le sanzioni
previste dagli art. 23 e 24 del DLgs più volte richiamato, ma saranno a carico
della persona che affigge i manifesti se colta in fragrante.
Per avere la piena applicazione
delle modifiche introdotte, i Comuni, oltre a individuare gli spazi gratuiti,
dovranno modificare gli attuali Regolamenti comunali sulle pubbliche affissioni
in modo da recepire le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005. E' anche opportuno che nel
regolamento venga ben disciplinato l'utilizzo degli spazi gratuiti e la durata
della affissione in tali spazi, in considerazione che sino ad oggi quantità e
durata erano limitate dal fatto che si paga sia sul numero che sui giorni.
Se la materia in oggetto non sarà
ben disciplinata dal regolamento, potranno esserci associazioni (o partiti
politici, che usufruiscono delle stesse agevolazioni) che di fatto potrebbero
monopolizzare gli spazi gratuiti o per la quantità dei manifesti affissi o per
la durata dell'affissione (tanto Il non si paga), a discapito di altre
associazioni che potrebbero non trovare spazi gratuiti disponibili per i loro
manifesti nel 10% riservato per questo tipo di affissioni gratuite. Inoltre, se
non disciplinate, potranno verificarsi "affissioni selvagge", visto
che basta non farsi cogliere in fragrante, essendo stato abolito il principio
della "responsabilità solidale" sino ad ora applicata anche ai
soggetti indicati nell'art. 20.
Si riportano di seguito il testo delle modifiche estratto
dalla Finanziaria 2005, nonché il testo del D.L.gs. 15-111993 nel testo
risultante dalla applicazione delle modifiche introdotte.
Legge
30 dicembre 2004, n. 311
"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento
Ordinario n. 192
art. 1 (omissis) 480. AI decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per
i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla
pubblicità»;
b) all'articolo 20,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: .
«1-bis.
Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono
affiggere manifesti negli spazi
previsti dall'articolo 20-bis»;
c)
dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal
diritto). - 1. I comuni
devono riservare il10 per cento degli spazi totali per
l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è
effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti
di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente
decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale
per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in
materia d'affissioni'e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della
presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di
striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado
di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a
titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente
responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e
ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le
violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in
tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di
inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In
caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le
entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà
luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo
di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato,
a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515»;
d)
all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis.
Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il
responsabile è esclusivamente
colui che materialmente è colto in
flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
e)
all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter.
Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il
responsabile è esclusivamente
colui che materialmente è colto in
flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
481.
All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma
13-quater, è aggiunto il
seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di
soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che
materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste
responsabilità solidale».
482.
Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
«È
responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non
sussiste responsabilità solidale»;
b)
all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È
responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non
sussiste responsabilità solidale».
483.
Alla legge 10 dicembre 1993,
n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 3, le parole: «sono a
carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»
sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell'esecutore
materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;
b)
all'articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità
in materia di
manifesti è personale e non sussiste
responsabilità neppure del committente».
D.Lgs. 15-11-1993 n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(in neretto le modifiche apportate dalla finanziaria)
6. Soggetto passivo.
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla
pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a
qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al
pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità. .
2-bis. Per i soggetti di cui
all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.
20. Riduzioni del diritto.
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche
affissioni è ridotta alla metà:
. a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo
Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i
quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti
patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
l-bis. Il presente articolo si applica alle persone
fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti
dall'articolo 20-bis.
Art.
20-bis. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.
1.1
comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei
manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla
persona fisica, che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui
all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente
decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale
per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni.
2. Le
violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e
pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari
possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede
di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno
e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della
tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano
state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la
provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni
accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla
provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata
richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore
ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto
al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le
predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di
decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si
applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n.515.
23.
Sanzioni ed interessi.
1. Per
l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del
diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la
dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o
l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi,
si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le
sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della
sanzione.
4.
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle
pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per
cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti
importi sono divenuti esigi bili; interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito
pagamento.
4-bis.
Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il
responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.
24.
Sanzioni amministrative.
1. Il
comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle
violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui
applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme
tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni
amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le
violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del
presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi
all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire
quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni
riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli
impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso
di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune
provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il
comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente
dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che
sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni
abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità
previste dall'art. 10.
4. I
mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco,
essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di
custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed
interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il
quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza
stessa.
5. I
proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al
potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,
nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti
pubblicitari di cui all'art. 3.
5.bis. I
comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'Installazione di
impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi,
adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e
riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio
regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria
dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o
sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei
responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui
all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa
convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti
pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I
concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del
comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione
e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e
forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta
di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, al sensi di quanto stabilito
dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere definiti bonariamente ai sensi del
presente comma.
5-ter. Se
il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il
responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.